Discovery Italy


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Condizioni di vendita

Chi siamo

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1 - ORGANIZZATORE, NORME APPLICABILI
Il pacchetto turistico oggetto del contratto è organizzato dal Tour Operator Discover Italy Now. Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo 16 marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle convenzioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 aprile 1970, resa esecutiva con Legge 19 dicembre 1977, n. 1084, dalla Convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 maggio 1932, n. 41, dalla Convenzione di Berna del 25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 marzo 1963, n. 1086, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico, nonché dalle previsioni in materia del codice civile e delle altre norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.

ART. 2 - CONTENUTO DEL CONTRATTO/DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, dalle Condizioni Speciali, sopra riportate nonché dal catalogo o dal programma espressamente indicato nelle Condizioni Speciali. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle Condizioni Speciali, integrate dalle descrizioni contenute nelle offerte on-line.

ART 3 - PREZZO/REVISIONE/ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle condizioni speciali del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni nel costo dell’alloggio, del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco e sbarco nei porti e negli aeroporti, e del tasso di cambio applicato. La revisione del prezzo sarà determinata in proporzione alla variazione dei citati elementi e al Viaggiatore verrà fornita l'indicazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la variazione stessa.

  • Viaggi con utilizzo di regolari servizi di vettori e alberghi: Al momento della conferma di prenotazione il Viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 30% del prezzo globale dei servizi acquistati oltre ai diritti di prenotazione, se previsti *. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 20 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il Viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
  • * questa percentuale potrà variare a seconda dei prodotti acquistati, e delle tariffe alberghiere ed aeree applicate e conseguenti regole tariffarie imposte dai vettori e fornitori. Ulteriori informazioni verranno fornite dai nostri uffici


ART. 4 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il Viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico può cedere il contratto ad un terzo, a condizione che questo soddisfi tutte le condizioni ed i requisiti per la fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tal caso il Viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto dell'organizzatore a mezzo raccomandata A.R. o, in casi d'urgenza, telegramma o fax, che potrà pervenire entro quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, ecc...). Per la cessione verranno addebitate spese da concordarsi

ART. 6 - RECESSO/ANNULLAMENTO
Il Viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere nessuna penalità nelle seguenti ipotesi:

1) aumento del prezzo del pacchetto indicato nel sito web o contratto in misura eccedente il 10%

2) modifiche significative del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate dal Viaggiatore.

A tal fine si precisa che il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzazione tramite l'agenzia di viaggio la propria scelta di accettare o di recedere entro due giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica.

Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzazione annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del Viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti, alternativi, diritti:

1) usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o, se non disponibile, superiore senza supplemento di prezzo; oppure di un altro pacchetto

2) ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la risposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dell'annullamento. Il Viaggiatore deve comunicare per iscritto all'Organizzatore la propria scelta di recedere ovvero di usufruire del pacchetto turistico alternativo entro e non oltre i due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il Viaggiatore ha altresì diritto di risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto. Il Viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto dall'Organizzatore per i viaggi di gruppo, ed il Viaggiatore abbia ricevuto comunicazione del mancato raggiungimento almeno 10 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda da cause di forza maggiore. Ove non espressamente indicato il nr. di partecipanti per le partenze di gruppo è di minimo 20.

3) Pacchetti turistici con voli regolari a tariffa speciale o IT, pacchetti turistici di gruppo con altri mezzi di trasporto:- 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni di calendario prima della partenza;- 30% della quota di partecipazione da 29 a 18 giorni di calendario prima della partenza; - 50% della quota di partecipazione da 17 a 10 giorni di calendario prima della partenza;- 75% della quota di partecipazione da 9 giorni di calendario a 3 giorni lavorativi (escluso comunque il sabato prima della partenza);- 100% della quota di partecipazione dopo tali termini.

4) Qualora il Viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al precedente punto, per viaggi in Europa individuali o di gruppo operati dal 30/11 al 07/01 di ogni anno, e/o con utilizzo di voli speciali del vettore *: 30% + spese di prenotazione dall'atto della prenotazione e fino a 21 giorni antecedenti la partenza, 75% + spese di iscrizione, da 20 a 15 giorni antecedenti la partenza del viaggio; Nessun rimborso dopo tale termine. * Annullamento di sola biglietteria aerea: penali da definire di volta in volta secondo tariffa applicata Alcuni fornitori di servizi applicano delle condizioni di annullamento più restrittive rispetto a quanto espresso al punto 3, in base ai periodi di alta stagione. Queste verranno comunicate di volta in volta. N.B.: la quota di iscrizione non potrà in nessun caso essere rimborsata

ART. 7 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'Organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato senza oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno, che sia provato dal Viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il Viaggiatore non l'accetta per giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o un altro luogo convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e dei posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato

ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'ORGANIZZATORE
La responsabilità dell'organizzatore nei confronti del Viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato o inesatto adempimento lamentato dal Viaggiatore dipenda da cause imputabili al Viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito o forza maggiore. L'Organizzatore inoltre non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi non forniti da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico ovvero che derivino da iniziative autonome del Viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.

ART. 9 - RECLAMI
Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal Viaggiatore senza ritardo affinché l'Organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il Viaggiatore può altresì sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all'Organizzatore ed al venditore entro 7 giorni lavorativi dalla data del rientro dal viaggio.NB: Per prenotazioni effettuate attraverso le Agenzie di Viaggi, qualora dovessero sorgere dei problemi durante il soggiorno, Vi esortiamo a contattarci tramite l’Agenzia con cui è stata conclusa la prenotazione. Solo in questo caso ci sarà possibile intervenire. Per prenotazioni effettuate direttamente con i nostri uffici, Vi preghiamo contattarci direttamente.

ART. 10 - FORO COMPETENTE
Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Milano.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI VETTORI
I vettori sono responsabili nei confronti dei viaggiatori limitatamente alla durata del trasporto con loro mezzi, in conformità a quanto da essi previsto nelle proprie condizioni di trasporto. I programmi sono pubblicati dietro la responsabilità dell'Organizzatore di viaggi, non sono quindi pubblicati per conto dei vettori i cui servizi vengono impiegati durante il viaggio, nè quando li impegnano.

ART 12 - ASSICURAZIONI / FONDO DI GARANZIA
L'Organizzatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 20 d. lgt n. 111 del 17 marzo 1995, le seguenti polizze assicurative:

POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE E RISCHI DIVERSI
Ai sensi dell'art. 21 d. lgt 111 del 17 marzo 1995 viene istituito un Fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui potranno usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del Venditore o dell'Organizzatore per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di Fondo di Garanzia sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
Nella quota di partecipazione è inclusa una polizza di assicurazione ELVIA-INTERASSISTANCE 24 h su 24 che prevede le seguenti prestazioni:
- centrale operativa 24 h su 24
- consulenza medica
- rientro medico sanitario del passeggero
- rientro di un familiare assicurato o compagno di viaggio - spese di viaggio di un familiare in caso di ricovero ospedaliero dell'assicurato superiore a 7 giorni
- rientro dei figli minori di 15 anni
- rimborso spese di cura, con un massimale di € 2582,28 per i viaggio all'estero e di € 258,23 per i viaggi in Italia (franchigia € 25)
- spese supplementari di soggiorno per malattia o infortunio dell'assicurato
- rientro a domicilio dell'assicurato convalescente
- rientro anticipato a casa di lutto in famiglia, fino a concorrenza di € 770
- invio messaggi urgenti
- invio medicinali urgenti
- rimborso spese telefoniche fino a € 100
- interprete a disposizione
- anticipo cauzione all'estero



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